Art. 8.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

      «Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica detta pena nella misura di anni trentatré, con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
      Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi».
      2. Al terzo comma dell'articolo 72 del codice penale le parole: «L'ergastolano condannato» sono sostituite dalle seguenti: «Il condannato alla reclusione speciale soggetto».